Art. 16.
(Introduzione dell'articolo 256-ter
del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 15 della presente legge è inserito il seguente:

      «Art. 256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). - 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
      2. Nell'ipotesi prevista nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

 

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      3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».